Se si è stati infettati dal Coronavirus sul luogo di lavoro ovvero “in occasione di lavoro”, il contagio è assimilato all’infortunio sul lavoro, con conseguente diritto alla relativa protezione Inail; inoltre, il periodo di quarantena è considerato ‘malattia’, con la relativa regolamentazione.
Ciò è stato espressamente statuito dal Decreto-legge “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il recente 17 marzo 2020.
In particolare, l’articolo 42, comma 2, del succitato Decreto-legge dispone che nei casi accertati di infezione da coronavirus (Sars-Cov-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela all’infortunato.
Nell’ambito, quindi, della tutela infortunistica Inail, nei casi di infezione da Coronavirus avvenuti in occasione di lavoro, tali infezioni si configurano ad ogni effetto di legge come infortuni sul lavoro, in quanto sotto il profilo della tutela assicurativa la causa virulenta (l’infezione) è equiparata alla causa violenta, cosicchè la tutela assicurativa Inail, che di norma spetta al lavoratore nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro o durante lo svolgimento delle attività lavorative, si estende anche ai casi di infezione da Covid-19.
L’Inail al riguardo è anche intervenuto con la Circolare n.13 dello scorso 3 aprile 2020 al fine di fornire chiarimenti in merito alla tutela infortunistica di coloro che sono stati contagiati dal Covid-19 durante lo svolgimento del proprio lavoro.
E’ stato spiegato che l’ambito della tutela Inail riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l’alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus.
Lo stesso principio si applica, altresì, a tutte quelle categorie di lavoratori che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.
La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi la Circolare Inail spiega che si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali, al fine di garantire la piena tutela.
Sono tutelati come infortuni sul lavoro anche i casi di contagio da Covid-19 avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere, considerato che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli eventi morbosi da circolazione stradale, ma risultano coperti e tutelabili tutti i rischi del percorso casa-lavoro e viceversa. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l’uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica.
Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all’Inail il certificato medico d’infortunio. Permane, inoltre, l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.
Ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, essa inizia a decorrere dalla data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma da parte delle autorità sanitarie, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena.
Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo.
E’ stata, inoltre, prevista una sospensione di tutti termini di prescrizione e decadenza (che altrimenti sarebbero decorsi anche nel corso dell’attuale periodo emergenziale), disponendosi che dal 23 febbraio al 1 giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail sono sospesi di diritto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ugualmente sono sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail (art. 83 del DPR n. 1124 del 1965) che scadano nello stesso periodo e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Va rammentato, infine, che il Decreto-legge “Cura Italia”, oltre consentire all’Inail di assumere un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ha anche attribuito, in via straordinaria, all’Inail la funzione di validazione dei dispositivi di protezione individuale (dpi) da produrre, da importare o da immettere in commercio, fino al termine dell’emergenza Coronavirus. A tal fine tutti i produttori/importatori di dpi devono inviare all’Istituto superiore di sanità e all’Inail un’autocertificazione attestante le caratteristiche tecniche e il rispetto di tutti i requisiti tecnici di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
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